Trust: possibile la tassazione in ingresso anche quando l’imposta è pari a zero
Per lungo tempo la tassazione indiretta del trust ha rappresentato uno degli aspetti più discussi dell’istituto. Il trust, infatti, non era originariamente contemplato dal Testo Unico dell’imposta sulle successioni e donazioni e, per quasi tre lustri, si sono susseguite interpretazioni differenti sul momento in cui dovesse essere applicata l’imposta: “in entrata” (i.e. quando i beni vengono trasferiti dal disponente in trust e quindi sottoposti al controllo del Trustee) o “in uscita” (i.e. quando i beni vengono trasferiti dal trustee ai beneficiari finali, accrescendo solo in quel momento il loro patrimonio).
In una prima fase l’Agenzia delle Entrate riteneva che la tassazione dovesse avvenire “in entrata”, già al momento del trasferimento dei beni in trust. La giurisprudenza di legittimità ha però progressivamente seguito un’impostazione diversa, individuando il momento impositivo nell’effettivo trasferimento dei beni ai beneficiari, ossia “in uscita”. Orientamento al quale la stessa Agenzia si è poi adeguata con la Circolare n. 34/E del 2022. Il percorso si è infine concluso con il D.Lgs. 18 settembre 2024 n. 139, che ha introdotto nel Testo Unico il nuovo articolo 4-bis, disciplinando espressamente i trust e gli altri vincoli di destinazione.
La regola oggi è chiara: l’imposta sulle successioni e donazioni si applica quando i beni e i diritti vengono effettivamente trasferiti ai beneficiari, purché il trasferimento determini un loro arricchimento gratuito. Aliquote e franchigie relative a tale trasferimento vengono individuate sulla base del rapporto esistente tra il disponente e il beneficiario, a riprova ulteriore che il momento impositivo si verifica quando i beni raggiungono i beneficiari finali del trust e non già il trustee.
Tuttavia, accanto a questa regola generale di diritto, il legislatore ha però introdotto una possibilità particolarmente interessante in termini di opportunità: il disponente può scegliere di anticipare la tassazione al momento del trasferimento dei beni nel trust, cristallizzando pertanto la situazione fiscale a quel momento.
Così facendo, il valore dei beni, le aliquote e le franchigie vengono invero determinati sulla base della situazione esistente al momento dell’apporto in trust. Una volta esercitata l’opzione, le successive attribuzioni poste in essere dal trustee in favore dei beneficiari appartenenti alla medesima categoria per la quale è stata assolta anticipatamente l’imposta non vengono nuovamente tassate.
La scelta può risultare particolarmente interessante nei trust familiari. Il nostro sistema prevede infatti, per i trasferimenti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, un’aliquota del 4% applicata soltanto sul valore eccedente un milione di euro per ciascun beneficiario. Per fratelli e sorelle l’aliquota è invece del 6%, con una franchigia di 100.000 Euro, mentre per gli altri parenti fino al quarto grado si applica il 6% senza franchigia e, negli altri casi, l’8%.
Proprio la presenza di franchigie elevate aveva però fatto sorgere un dubbio: è possibile optare per la tassazione “in entrata” anche quando, grazie alla franchigia, l’imposta concretamente da versare è pari a zero? Cioè: se l’apporto non sconta nessuna imposta ulteriore rispetto alle franchigie e va soltanto ad erodere le stesse, si può comunque procedere al pagamento “in entrata”?
Inizialmente non c’era chiarezza sul tema, con una maggioranza di opinioni negative, posto che l’Agenzia delle Entrate riteneva che, in caso di sola erosione di franchigia in sede di apporto, l’imposta – venendo completamente azzerata – doveva considerarsi priva di oggetto.
Tuttavia, la stessa Agenzia in occasione di Telefisco 2026, intervenendo sul punto, ha fornito una diversa impostazione, dando risposta affermativa al quesito. Anche quando l’applicazione della franchigia azzera completamente l’imposta, l’opzione può essere validamente esercitata.
Secondo l’Agenzia, ora, anche l’utilizzo e la conseguente riduzione della franchigia costituiscono una forma di tassazione al momento della costituzione del vincolo (i.e. l’Agenzia oggi “accetta” che il pagamento avvenga attraverso la franchigia).
Il chiarimento ha una rilevanza pratica eccezionale.
Si pensi, ad esempio, a un disponente che apporti in trust beni per un valore di Euro 900.000,00 destinati a un figlio. Potendo ora optare per la tassazione “in entrata”, anche laddove il valore rientri interamente nella franchigia di un milione di euro, l’imposta sulle donazioni sarà pari a zero (addirittura residuando 100.000,00 Euro) e il futuro trasferimento finale al beneficiario, ricorrendone i presupposti previsti dalla norma, non potrà essere nuovamente assoggettato all’imposta.
C’è poi un secondo effetto particolarmente importante: il valore fiscalmente rilevante dei beni viene fissato al momento del trasferimento in trust, “cristallizandolo” alla data dell’apporto. In questo modo, l’eventuale incremento di valore maturato durante la vita del trust non verrà quindi assoggettato ad imposta al momento dell’attribuzione finale. Questo aspetto può assumere particolare rilievo per immobili, partecipazioni o altri beni destinati ad apprezzarsi nel tempo.
Naturalmente la decisione di optare per il pagamento “in entrata” deve essere valutata tenendo conto della durata e delle caratteristiche del trust e non solo per opportunità meramente fiscali. Un trust può infatti protrarsi per molti anni e la categoria dei beneficiari può cambiare nel tempo. Se, ad esempio, il programma inizialmente prevede come beneficiari i figli e successivamente i beni vengono attribuiti a soggetti appartenenti a una diversa categoria, il meccanismo di tassazione anticipata potrebbe non produrre gli stessi effetti. Inoltre, a fronte di tale impostazione che garantisce la possibilità e non già l’obbligo di tassazione “in entrata”, la legge esclude il rimborso dell’imposta eventualmente assolta “in entrata” in forza di una scelta volontaria.
C’è infine un ultimo e non trascurabile elemento da considerare nella pianificazione del passaggio generazionale che incide notevolmente anche in ambito trust.
Con la riforma sulle successioni e donazioni del 2024 è stato definitivamente eliminato il cosiddetto coacervo successorio: le donazioni effettuate in vita non riducono più la franchigia disponibile al momento della successiva successione in favore del soggetto precedentemente donatario. Diversamente, rimane il coacervo donativo, per cui le precedenti donazioni continuano a rilevare ai fini della franchigia applicabile alle successive donazioni.
In termini semplici, nel caso di un genitore e di un figlio, la franchigia di un milione utilizzabile per i trasferimenti in vita è distinta da quella prevista in sede successoria, che invero – a seguito della riforma – torna ad essere pienamente disponibile sino al limite (pari ad un milione nel caso di genitore-figlio) al momento dell’apertura della successione.
Ed è proprio qui che il suddetto chiarimento di Telefisco assume un ulteriore rilievo applicativo per il trust. Se il disponente conferisce nel trust beni destinati al figlio per un valore non superiore ad un milione di Euro ed opta per la tassazione “in entrata”, può utilizzare immediatamente la franchigia prevista per le donazioni anche se l’imposta da versare risulta pari a zero in forza proprio dell’utilizzo della franchigia, senza effettivamente trasferire i beni già da subito all’avente causa, essendo gli stessi vincolati in trust.
Posto che – come detto – al momento della successione del disponente, la franchigia successoria di un milione di Euro torna ad essere integralmente disponibile, si realizza, di fatto, la possibilità di sfruttare due volte la soglia di esenzione: una prima volta in vita, attraverso la tassazione anticipata del trust in totale neutralità fiscale se l’apporto non eccede la franchigia e una seconda volta in sede successoria, in totale o parziale neutralità fiscale a seconda che il valore dei beni oggetto di successione sia rispettivamente inferiore o superiore alla propria franchigia successoria ancora disponibile.